Art. 1.

      1. La Repubblica riconosce nella partecipazione del personale militare italiano alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario uno straordinario veicolo per la diffusione di una cultura di pace.
      2. Al fine di cui al comma 1, il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della difesa, promuovono annualmente iniziative per diffondere la conoscenza delle missioni di pace presso gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università.
      3. Sono altresì favorite, da parte di istituzioni e di enti, iniziative di solidarietà a sostegno delle Forze armate nonché la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria del sacrificio di chi nel corso di tali operazioni è caduto per i valori della Patria, della pace e della libertà.
      4. Le iniziative previste dalla presente legge sono, inoltre, volte a valorizzare il contributo dei militari e dei civili italiani impegnati nelle missioni di pace all'estero, in particolare ponendo in rilievo il ruolo dell'Italia, negli anni trascorsi e negli anni presenti, nella composizione delle crisi e per il ristabilimento della pace e della sicurezza nei territori colpiti da guerre o da calamità naturali.